Atto Costitutivo di Associazione

Oggi .../.../... in Vercelli, sono comparsi i sottoscrittori del presente atto che convengono per costituire a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata LUCANIALTROVE con sede in Via Varese, 1 - 13100 Vercelli

L'Associazione è retta dalle norme dello Statuto che segue:


Statuto


Definizione e finalità

  • Art. 1. A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice civile è costituita un'Associazione denominata LUCANIALTROVE con sede in Piazza Martiri Della Libertà, 4 - 13100 Vercelli
  • Art. 2. LUCANIALTROVE è un'Associazione autonoma, pluralista, apartitica a carattere democratico e non persegue finalità di lucro.
  • Art. 3. L'Associazione si propone di:
    • tutelare gli interessi generali degli immigranti Lucani favorendone l'inserimento;
    • promuovere attività assistenziali;
    • promuovere attività culturali, sportive e ricreative;
    • promuovere scambi culturali e gemellaggi tra città lucane e piemontesi;
    • promuovere il recupero e la diffusione delle tradizioni lucane anche mediante l'istituzione e appositi corsi e manifestazioni;
    • promuovere ed organizzare viaggi per favorire una migliore conoscenza del territorio lucano e della sua storia.


Durata

  • Art. 4. L'associazione ha durata illimitata


I Soci

  • Art. 5. Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età. Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione del presente statuto ed il rispetto della civile convivenza. I Soci sono distinti in tre categorie: Soci fondatori - Soci sostenitori - Soci ordinari. Alla categoria dei Soci ordinari possono essere ammessi anche persone giuridiche che abbiano fra i loro scopi l'esercizio di attività assistenziali.
  • Art. 6. I Soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con la quota d'iscrizione - che comprenderà la quota associativa dell'anno in corso - e con i contributi annuali associativi nella misura determinata dall'Assemblea dei Soci.
  • Art. 7. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.
  • Art. 8. Entro trenta giorni dalla presentazione, il consiglio direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulle stesse. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio avverrà con la consegna della tessera sociale ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione.
  • Art. 9. I soci hanno diritto:
    • a frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dell'Associazione. Ciò vale anche per i famigliari dei soci, purchè si attengono al rispetto dello statuto e posseggono i requisiti richiesti ai soci, sotto la responsabilità del socio famigliare;
    • a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
    • ad eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti;
    • hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima della convocazione dell'assemblea.
  • Art. 10. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonchè a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione, le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
  • Art. 11. La qualifica di socio si perde per:
    • decesso
    • mancato pagamento della quota sociale
    • espulsione o radiazione
    • dimissioni, che devono essere data per iscritto al consiglio direttivo.
  • Art. 12. Il consiglio direttivo ha facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei soci mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'esclusione per i seguenti motivi:
    • inosservanza delle disposizione dello statuto, eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali;
    • denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
    • l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
    • il commettere a provocare gravi disordini durante le assemblee;
    • appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti ad altro di proprietà dell'Associazione;
    • l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.
  • Art. 13. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo - dopo le decisioni del Consiglio dei Probiviri - dopo che al socio sia stato per iscritto contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni.
  • Art. 14. I soci che cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza ed esclusione - come pure gli eredi del socio defunto - non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono riavere i contributi associativi e le quote già versate.


Patrimonio sociale e bilancio

  • Art. 15. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e può essere costituito da:
    • beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
    • contributi, erogazioni e lasciti diversi;
    • fondo di riserva

Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  • dalle quote sociali;
  • dall'eventuale utile derivante da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
  • da altre entrate, quali ad esempio donazioni, che concorrono ad incrementare l'attività dell'Associazione.
  • Art. 16. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Eventuale deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
  • Art. 17. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva ed in parte tenuto a disposizione per le attività dell'associazione.


L'assemblea ed il consiglio direttivo

  • Art. 18. Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima, e da inviare ad ogni socio.
  • Art. 19. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione invece l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli interventi e delibera a maggioranza assoluta sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo eccezioni di cui all'Art. 20. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
  • Art. 20. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'Art. 33.
  • Art. 21. L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un'ora e trenta minuti sotto l controllo della commissione elettorale. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche e voti ottenuti dai soci. Tale verbale dovrà essere a disposizione dei soci.
  • Art. 22. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile. L'Assemblea:
    • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
    • approva le linee generali del programma di attività;
    • elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei probiviri) alla fine del mandato o in seguito a dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti ciascuno organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
  • Art. 23. L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il comitato direttivo lo reputi necessario ed ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.


Gli organismi dirigeti

  • Art. 24. Il consiglio direttivo viene eletto dei soci e durata in carica un anno. E composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri scelti tra i soci. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
  • Art. 25. Il consiglio direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi - per compiti operativi o di consulenza - di commissioni di lavoro da esso nominate, nonchè dall'attività volontaria dei cittadini (anche non soci) in grado, per competenze specifiche di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
  • Art. 26. Il consiglio direttivo elegge al suo interno:
    • Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio, cura l'esecuzione dei deliberati del consiglio, adotta le deliberazioni urgenti su materie spettanti al consiglio direttivo in caso di effettiva urgenza. La firma di rappresentanza sociale dovrà essere delegata con deliberazione del consiglio ad altri membri del consiglio stesso;
    • Il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
    • Il Tesoriere: cura ogni aspetto amministrativo e contabile dell'Associazione;
    • Il Segretario: ha la responsabilità organizzativa, redice i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il Presidente; presiede il consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente; il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività del circolo.
  • Art. 27. Computi del consiglio direttivo sono:
    • eseguire le delibere dell'assemblea
    • formulare i programmi dell'attività sociale
    • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi
    • deliberare circa l'ammissione dei soci
    • demandare ai Probiviri le azioni disciplinari nei confronti dei soci
    • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali
    • curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati
    • decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.
  • Art. 28. Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono di norma palesi ma possono essere a scrutinio segreto quando è richiesto da un membro del consiglio.
  • Art. 29. I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito da socio primo escluso all'elezione del consiglio. Per le successive eventuali sostituzioni, a discrezione del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò si è deliberato dai due terzi dei consiglieri. Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
  • Art. 30. Il collegio dei Probiviri dell'Associazione, composto da tre membri, elegge nel proprio ambito il Presidente, viene chiamato a giudicare i soci su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'Art. 12. Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendono necessario.
  • Art. 31. I membri del Collegio dei Probiviri hanno il diritto di assistere alle sedute del consiglio con voto consultivo.
  • Art. 32. Le cariche del consigliere e membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro.


Scioglimento del circolo

  • Art. 33. Per lo scioglimento e la liquidazione del circolo, occorrerà la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei quattro quinti dei soci presenti. L'assemblea procederà anche alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci. il patrimonio dell'associazione dedotte le eventuali passività, sarà devoluto a finalità di utilità generale e/o sociale, ad associazioni ed enti che abbiano comunque finalità culturali, sociali e democratiche, a scelta dell'assemblea che delibera lo scioglimento.


Disposizioni finali

  • Art. 34. Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.